Normativa di riferimento
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dichiara che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa non ha adottato atti che stabiliscano criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, non essendo prevista l'erogazione di tali benefici. Non vi sono pertanto dati da pubblicare in questa sezione.