Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Con l'art. 15 della legge 183/2011 sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 2012 alcune importanti novità finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

La norma prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amm.ne siano valide solo nei rapporti tra privati e che su tali documenti venga apposta la dicitura 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi', inoltre il titolare del certificato non potrà più prorogare la validità del documento oltre la data di scadenza.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi saranno tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà.

Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") agli artt. 2 e 71 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni:

  • Art. 2 comma 1: "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati";
  • Art. 71: "Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi..”

I privati hanno l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati oggetto di certificazione di iscrizione agli Albi professionali.

Si ricorda di allegare la fotocopia di un documento di identità.

Le richieste di verifica da parte dei soggetti pubblici e/o privati destinatari delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuate tramite PEC, all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Si allega l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Ordine dei Medici di Pisa, tutti gli utenti del sito sono pregati di prenderne visione.

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