Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS alcune fattispecie personali che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire.

Tali fattispecie riguardano soprattutto le seguenti ipotesi:
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESONERO dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESENZIONE dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM maturati in qualità di TUTOR;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per riconoscimento di attività formative svolte all'ESTERO;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;
- casi in cui il professionista intende segnalare la propria AUTOFORMAZIONE individuale (solo per LIBERI PROFESSIONISTI).

In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda.

La modulistica per la richiesta di riconoscimento dei casi di cui sopra può essere scaricata alla paginahttp://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx

L'inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito http://application.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione) tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

Crediti NON presenti sul portale COGEAPS

Si ricorda che i crediti vengono caricati dal provider circa 90gg dopo la scadenza del periodo di accreditamento del corso. 

N.B. per i corsi FAD il periodo di accreditamento spesso può superare i 12 mesi. I crediti verranno caricati dopo la scadenza, con riferimento all'anno in cui il corso è stato superato.

ESENZIONE AUTOMATICA PER I PROFESSIONISTI 70ENNI
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale del Co.Ge.A.P.S., nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
In alternativa è possibile compilare il pdf Modulo rinuncia esenzione ECM (56 KB)  e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail