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Si segnala per opportuna conoscenza che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

La suddetta norma prevede, altresì, la disapplicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento: al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; ad altro. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma in questione va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50 mila euro.

pdf Comunicazione FNOMCeO n. 120/2022(213 KB)

pdf Risoluzione n. 22E Agenzia delle entrate(498 KB)

Si pubblica una nota della direzione provinciale INPS di Pisa, di interesse per tutti gli iscritti.

pdf nota ordine medici certificati malattia signed(179 KB)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10/12/2021 - III serie speciale Concorsi ed esami - sono stati pubblicati il bando e l'avviso (DL Calabria) per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2021/2024.

Dal giorno 11/12/2021 e fino al 10/01/2022 sarà possibile inoltrare la domanda tramite apposita procedura online CMMG

https://www.regione.toscana.it/-/concorso-di-medicina-generale-2021/2024

Clicca per accedere all'articolo Consiglio di Stato, decreto n. 06401/2021 - Obbligo vaccinale personale sanitario

Il Consiglio di Stato con decreto n. 06401/2021 ha affermato che per valutare il bilanciamento tra la pretesa del personale sanitario a non vaccinarsi e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate” - tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che anche sotto il profilo del danno irreparabile esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove.

pdf COM 245 signed(250 KB)

pdf COM 245 sentenza(94 KB)