Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 68 della FNOMCeO, in merito agli adempimenti previsti a seguito dell'emanazione del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44.
La circolare mette in evidenze le nuove disposizioni Covid 19 e soprattutto le procedure che tutte le strutture mediche, compresi gli studi privati, devono adottare per il contenimento della pandemia.
Il Decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario compresi i liberi professionisti, i collaboratori e il personale dipendente degli studi privati.
I titolari delle strutture sanitarie compresi gli studi privati devono inviare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 7 aprile 2021 l’elenco dei propri dipendenti (con qualifica e indicazione del luogo di residenza) alla Regione nel cui territorio operano.
Per la Regione Toscana, gli elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 6 aprile 2021 via e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto dell'e-mail: "OBBLIGO VACCINAZIONE", usando esclusivamente la scheda di rilevazione in formato Excel scaricabile da questa pagina.
Una volta compilato in tutti i suoi campi, l'elenco deve essere inviato nello stesso formato Excel e in nessun altro formato.
Considerati i tempi tecnici ristretti, imposti dal decreto-legge, per la trasmissione e il riscontro dei dati inviati, e gli obblighi che ne discendono, si invitano i datori di lavoro a utilizzare il doppio canale, inviando anche a mezzo PEC, (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. n.d.r) [...].
Con la trasmissione del file, si chiede di specificare il nominativo di un referente, indicandone il telefono e l’indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità
Si ricorda che la campagna vaccinale è gestita dalla Regione e l'Ordine NON dispone di liste riservate per la vaccinazione dei Medici e degli Odontoiatri.
Per quanti ancora non hanno ricevuto la vaccinazione, il decreto prevede che "[...] l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine [...] invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo [...]".
Sarà cura delle Regioni e delle ASL verificare lo stato vaccinale dei professionisti sanitari e i non vaccinati saranno invitati alla vaccinazione nei tempi e nei luoghi che saranno indicati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita, previa valutazione della ASL competente.
L'Ordine ha già provveduto alla trasmissione degli Albi professionali, come disposto dall'art. 4, comma 3 del predetto Decreto.