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Pisa, 24 ottobre 2022

A tutti i Medici di Medicina Generale

A tutti i Medici iscritti all’OMCeO della provincia di Pisa

A tutti i Medici dei Presidi Ospedalieri e Case di Cura della provincia di Pisa

Oggetto: Obbligo invio telematico certificato di malattia lavoratori dipendenti

Egregi Medici,

come a vostra conoscenza, dal 2014 è vigente l’obbligo di inviare la certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti con modalità telematica.

Il certificato può essere rilasciato:

  • dal medico curante, nei giorni feriali;
  • dalla guardia medica, nei giorni festivi e prefestivi;
  • dalle strutture ospedaliere pubbliche e private (case di cura) per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita una prestazione di pronto soccorso;
  • dai medici specialisti che effettuano visite/prestazioni per le quali si rende necessaria la certificazione di malattia.

Il certificato di malattia sia per i lavoratori pubblici che per i lavoratori del settore privato deve essere trasmesso telematicamente dal medico ed il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato.

Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico redattore di copia del certificato telematico e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica.

La modalità di redazione cartacea del certificato di malattia è residuale ed è ammessa esclusivamente in caso di malfunzionamento prolungato del sistema informatico.

Si coglie l’occasione anche per segnalare che spesso le anagrafiche riportate nei certificati medici non sono sempre aggiornate e in caso di visita fiscale il medico INPS si reca all’indirizzo riportato sul certificato mentre il lavoratore è residente/domiciliato altrove.
La responsabilità della verifica della correttezza dell’indirizzo è a carico del lavoratore.

In tali casi eventuali attestazioni redatte dal medico successivamente all’assenza alla visita fiscale non giustificano l’assenza a visita fiscale del lavoratore che non potrà beneficiare dell’indennità di malattia.

A partire dal prossimo 1° novembre, si confida nel rispetto della normativa vigente  sull’obbligatorietà dell’invio telematico al fine sia di non precludere ai lavoratori il diritto all’indennità spettante in caso di assenza dal lavoro per malattia e sia di consentire tempestivi controlli di visita fiscale, disposti d’ufficio o richiesti dal datore di lavoro.

Nei prossimi mesi sarà effettuato il monitoraggio delle eventuali certificazioni cartacee pervenute al fine di poter poi intervenire per comprenderne le motivazione e contribuire ad individuare le opportune soluzioni.

Cordialmente

Lucia Terrosi                                     Marcello Casati                        Giuseppe Figlini

Direttore provinciale                       Presidente Comitato               Presidente OMCeO  

INPS Pisa                                      Provinciale INPS Pisa                 

Gentile Collega, ritenendo di fare cosa utile, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi formativi ECM che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la Tua attività formativa.

Crediti ECM in materia di Radioprotezione

Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

  • per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
  • per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.

N.B. Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione.

Tali crediti possono anche essere conseguiti con l’autoformazione, nel limite massimo del 50% dell’obbligo individuale.

In questi casi, il professionista è tenuto a dichiarare al COGEAPS che l’attività di autoformazione è riferibile alla Radioprotezione, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID.

Resta fermo che il numero complessivo di crediti ECM per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”.

Fino al 31 dicembre 2022 è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 8 crediti ECM.
Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-aisensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri

Bonus Covid: 1/3 dell’obbligo formativo individuale.

La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedi delibera).

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Esonero ECM per i pensionati

A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.

Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.

Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it accessibile tramite SPID, nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.

In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail.

Regolarità ECM e assicurazione professionale

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.

Offerta formativa FAD della FNOMCeO:

Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere al un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Si segnala per opportuna conoscenza che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

La suddetta norma prevede, altresì, la disapplicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento: al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; ad altro. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma in questione va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50 mila euro.

pdf Comunicazione FNOMCeO n. 120/2022 (213 KB)

pdf Risoluzione n. 22E Agenzia delle entrate (498 KB)

Si pubblica una nota della direzione provinciale INPS di Pisa, di interesse per tutti gli iscritti.

pdf nota ordine medici certificati malattia signed (179 KB)