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Le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Chi è tenuto all’invio dei dati
Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).
Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

Quali dati inviare?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

C'è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l'invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.
Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016.

È stata depositata oggi, 19 gennaio, nella Segreteria del Consiglio di Stato la sentenza che ha accolto l'appello della Fnomceo, annullando il provvedimento dell'Antitrust che, nel settembre 2014, aveva sanzionato la Federazione per un ammontare di 831.816 euro, sanzione poi dimezzata dal Tar Lazio e successivamente sospesa. Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione della Fnomceo, dichiarando prescritto l'illecito amministrativo.

Il cittadino-paziente ha diritto di opporsi alla comunicazione dei propri dati all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, relativamente alle fatture sanitarie del 2015, il medico è comunque tenuto ad inviarle senza distinzione al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2016, senza interpellare il paziente. Sarà poi compito del cittadino accedere al Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° al 28 febbraio 2016, per “spuntare” le spese sanitarie che lo riguardano, cancellando quelle che non desidera che compaiano nel suo modello 730.

COMUNICATO STAMPA

La FNOMCeO apprende “con stupore” l’introduzione di sanzioni – al contrario di quanto assicurato per le vie brevi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – per i Medici e gli Odontoiatri in caso di “omessa, tardiva o errata trasmissione” al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche.