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II 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Delega Previdenziale), che, fra le altre, detta precise disposizioni in materia di totalizzazione contributiva, mettendo fine, con un autentico atto di giustizia, ad una assurda discriminazione nei confronti di lavoratori anziani e giovani. Questa disposizione, da tempo richiesta dalla Corte Costituzionale (Sentenza n.61 del 1999) e dalla Commissione Europea, pone fine all'iniqua situazione per la quale lavoratori con versamenti contributivi sia in Italia che in altri paesi esteri, potevano ottenere la pensione, mentre lavoratori con versamenti contributivi solo in Italia, ma divisi fra l'INPS e altre Casse previdenziali italiane, quali le Casse dei Professionisti, l'Enasarco ecc., si vedevano negata la pensione. 
Per capire meglio la questione è bene precisare che cos'è la totalizzazione, perché spesso ne vengono date definizioni inesatte, quali "ricongiunzione gratuita", "cumulo gratuito dei contributi" ed altre che possono farla apparire una procedura in qualche modo di favore o di privilegio. Totalizzazione è la facoltà di cumulare i periodi di versamenti contributivi ad Enti diversi, ma solo al fine di conseguire il diritto alla pensione. La totalizzazione è gratuita, poiché i contributi restano dove sono, cioè presso la Cassa previdenziale alla quale sono stati versati, dando luogo, al momento del conseguimento dei requisiti previsti di età (65 anni) o di anzianità complessiva (40 anni), a due o più spezzoni di pensione da parte di ogni Ente previdenziale, che liquida, secondo le proprie regole di calcolo e pro-quota, lo spezzone di pensione di propria competenza. 
La sommatoria dei vari spezzoni sarà proporzionata all'entità dei contributi versati e dei redditi conseguiti. Infatti, ogni Cassa paga unicamente la propria quota di pensione e solo per il periodo nel quale il lavoratore è stato iscritto a quella Cassa, con il sistema di calcolo che ogni Cassa ha liberamente ed autonomamente stabilito per tutti i suoi iscritti. 

Il testo della Delega Previdenziale, per quanto riguarda la totalizzazione, è il seguente:
- art. 1, comma 1, punto d) "rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"
- art.1, comma 2, punto o) "ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile."

Ora, entro il 6 ottobre 2005, il Governo dovrà provvedere all'emissione di uno o più decreti legislativi che daranno definitiva operatività alla totalizzazione, dettandone le norme di attuazione, nel rispetto del disposto della Legge Delega. Con l'estendersi delle forme di lavoro precario, provvisorio, autonomo, in sostanza con la fine del posto fisso per tutta la vita e con il moltipllcarsi dei processi di mobilità del lavoro, che in futuro saranno la regola, il provvedimento sulla "totalizzazione" era ormai indilazionabile. La valenza sociale di questo provvedimento è enorme e costituisce un arricchimento delle tutele previdenziali per tutti i lavoratori e soprattutto per i giovani. Si tratta di un atto di giustizia e di civiltà. 
Chi fosse interessato alla problematica della "totalizzazione contributiva", può rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, al "Comitato Previdenza Professionisti", una associazione fra colleghi, che ha fortemente voluto queste disposizioni e che da dieci anni si interessa dell'argomento: e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sito Internet www.previdenzaprofessionisti.it

I medici legali debbono versare l'IVA per tutte le prestazioni consistenti in relazioni peritali non connesse con la tutela della salute (effettuate in passato prima dei chiarimenti fatti con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005), ma senza sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del 22 dicembre 2005 dell'Agenzia delle entrate: i medici che hanno emesso fatture in esenzione IVA per operazioni al contrario imponibili debbono ora regolarizzare dette operazioni assoggettandole all'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72, tuttavia senza sanzioni o interessi (articolo 10 comma 2 e 3 della legge 212/2000) in quanto l'esenzione era stata applicata per indicazioni contenute in atti della amministrazione finanziaria (legittimo affidamento). Il recupero dell'imposta deriverebbe dalle sentenze della Corte europea (nella fattispecie sentenze del 20 novembre 2003 relative alla cause C-307/01 e C-212/01) che hanno valore di interpretazione autentica di una norma e hanno efficacia immediata delle disposizioni interpretate (Corte costituzionale n. 389/1989). Sarebbe auspicabile che oltre all'abbandono delle sanzioni e degli interessi si arrivi anche alle esenzione del pagamento dell'imposta per il pregresso, dato che in passato il comportamento del contribuente era derivato da risposte inesatte della stessa Amministrazione tributaria, tenendo inoltre presente la quasi impossibilità dell'esercizio del diritto di rivalsa su chi ha avuto la prestazione e l'inattuabilità del recupero dell'IVA sugli acquisti dei beni strumentali.

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Che cos’è?
PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata. E’ un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

A che cosa serve la PEC?
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).

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