Notizie per gli iscritti
Dal 31 marzo 2026 scatta l'obbligo di adeguamento al nuovo modello di trasmissione dei dati per strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Ecco cosa devono sapere i medici iscritti.
Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è il punto di accesso ai dati e ai documenti digitali di natura sanitaria e socio-sanitaria generati dagli eventi clinici che riguardano il paziente. Raccoglie la storia clinica dell'assistito – referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, prescrizioni – rendendola disponibile ai professionisti sanitari di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di medicina generale, pediatri) e agli stessi cittadini.
Modalità di Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto 7 Settembre 2023, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
"Il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2023, recante “Fascicolo sanitario elettronico 2.0” (FSE), ha introdotto un punto unico di accesso ai dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale – SSN e da strutture sanitarie private. Attraverso il FSE ogni cittadino può consultare la propria storia sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un’assistenza più efficace ed
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che ha aggiornato le tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella tabella I del Testo unico le sostanze: 2C-EF; 1'-etil HHC; 4-HO-MPT; HHC-C8; 2-Br-HHC; mefenaqualone; etilene isotonitazepina e la specifica indicazione delle sostanze: MDMB-PINACA; ADMB-5en HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CH-BINACA; CUMIL-FUBINACA; 3',4'-dimetil-αPVP; 3 e nella tabella IV del Testo unico le sostanze: etilbromazolam; CL-218,872 e clonazafone.
si segnala l'attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. pdf COMUNICAZIONE 27(276 KB)