Gentile Dott. Figlini,
per la questione da lei posta per le vie brevi e inerente l’oggetto, mi sono confrontata con il Coordinatore Medico Legale regionale e riporto di seguito i chiarimenti richiesti.
Con il messaggio INPS.HERMES.16/09/2024.0003044, l’INPS ha chiarito alle Sedi territoriali che, poiché l’art. 25 della legge n. 183/2010 non ha modificato la normativa generale riguardante l’indennità di malattia per i lavoratori del settore privato con diritto all’indennità erogata dall’INPS, il certificato rilasciato dal medico curante libero-professionista è indennizzabile anche per eventi superiori a dieci giorni e per eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, come già evidenziato nella Circolare n. 21/2011.
Tale indicazione non ha rilevanza per gli altri lavoratori del settore privato e per i lavoratori del settore pubblico, ai quali l’INPS non eroga l’indennità di malattia.
In particolare per quanto concerne le assenze del servizio per malattia dei lavoratori pubblici superiori a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento nell’anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Nel rimandare al messaggio citato si ricorda che resta ferma l’applicazione, per tutte le categorie dei lavoratori, delle vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente telematica della certificazione di malattia da parte di tutti i medici, inclusi i liberi-professionisti, salvo i casi eccezionali di oggettiva impossibilità.
Per ogni altra necessità rimango a disposizione.
Buona giornata
Lucia Terrosi
(Di seguito la circolare INPS: pdf Certicazione di malattia medici non convenzionati con il SSN (1) (1) (2) (2) (426 KB) )