Modalità di Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto 7 Settembre 2023, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
"Il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2023, recante “Fascicolo sanitario elettronico 2.0” (FSE), ha introdotto un punto unico di accesso ai dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale – SSN e da strutture sanitarie private. Attraverso il FSE ogni cittadino può consultare la propria storia sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un’assistenza più efficace ed

efficiente.
Le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole Regioni/Province autonome.
I medici e il personale sanitario possono accedere al FSE per finalità di cura e previo consenso dell’assistito. L’accesso al FSE per finalità di cura è disciplinato dall’articolo 15 del citato decreto 7 settembre 2023, il quale al comma 3 prevede che:
“Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell'assistito di cui all'art. 9, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione di cui all'allegato A e, in particolare:
a) il MMG/PLS, per la durata dell'assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione;
b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l'assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da parte del medesimo personale sanitario; […]”.


Il richiamato art. 15, dunque, sembrerebbe limitare l’accesso al FSE da parte dei MMG/PLS ai soli loro assistiti, non consentendogli di accedere ai FSE dei pazienti che possono prendere in cura in continuità assistenziale o nell’ambito dell’attività sanitaria prestata al di fuori del ruolo di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta.
Infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, l’Accordo collettivo nazionale (ACN) regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle seguenti attività: a) ruolo unico di assistenza primaria; b) medicina dei servizi territoriali; c) emergenza sanitaria territoriale; d) assistenza negli istituti penitenziari.
In particolare, il medico del ruolo unico di assistenza primaria, in attuazione dell’ACN, eroga assistenza sia ai cittadini iscritti nella sua lista, secondo il principio del rapporto fiduciario, in qualità dell’incarico MMG/PLS, sia agli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione al fine di assicurare la continuità dell’assistenza (art. 43 comma 1 dell’ACN) in qualità di incarico temporaneo in continuità assistenziale (CA) o attività nell’ambito di Unità complesse di cure primarie (UCCP) e/o aggregazione funzionale territoriale (AFT).

Inoltre, l’ACN per il medico del ruolo unico di assistenza primaria regolamenta Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Protocollo Arrivo N. 3858/2026 del 13-03-2026altresì altre forme di assistenza erogabile a turisti e visite occasionali (art. 46), libera professione (art.28), incaricato di emergenza sanitaria (art.62) operando di norma nelle sottoelencate sedi di lavoro:
a) centrali operative;
b) postazioni fisse o mobili, di soccorso avanzato e punti di primo intervento;
c) P.S./D.E.A.
Tanto premesso, con la presente, in relazione all'accesso al FSE da parte dei MMG/PLS nelle ipotesi in cui svolgono attività professionali indicate nelle predette lettere, si rende noto che nelle more della realizzazione tecnica e normativa di profili di accesso autonomi e collegati agli incarichi di medico del territorio che opera in ambiti organizzativi, come le aggregazioni funzionali territoriale (AFT), le Case della comunità e gli Ospedali della comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR e del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, concernente “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, è consentito ai suddetti professionisti di accedere ai FSE dei loro assistiti, ai sensi della lettera a) del citato articolo 15, comma 3, quando operano come MMG/PLS, e di accedere ai FSE anche di altri pazienti, previa dichiarazione - e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - che è in atto il processo di cura, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, nei casi in cui operano come medici negli altri contesti assistenziali previsti dalla normativa vigente.
Resta in ogni caso esclusa la consultazione del FSE da parte dei soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i periti e il personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni), secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 4 decreto 7 settembre 2023."

Fonte e articolo completo:  pdf COMUNICAZIONE N 36(346 KB)