Legge 18 dicembre 2025, n. 190 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 – STP: art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011.
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 19-12-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

"Articolo 1, comma 12 (Accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture):
L’articolo 1, comma 12, prevede che è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione; la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture. La novella integrativa di cui al presente comma 12 prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata."

"Articolo 1, comma 24 (Misure in materia di società tra professionisti):
L’articolo 1, comma 24 modifica la disciplina inerente ai requisiti che deve possedere una società per ottenere la qualifica di società tra professionisti (stp), innovando il requisito riguardante la qualità che devono possedere i soci partecipanti a tale persona giuridica ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011.
Nello specifico, la disposizione in commento sostituisce il secondo periodo della citata lett. b), prevedendo che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto.
A tal riguardo, la novella chiarisce che nel raggiungimento della prescritta maggioranza non influiscono eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto.
A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale.

A tal riguardo, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, l’intervento in commento recepisce una segnalazione dell’AGCM del 12 giugno 2019 secondo cui tra i diversi Consigli e Federazioni di Ordini professionali si sarebbe registrato un contrasto interpretativo in relazione ai requisiti di partecipazione che consentono l’assunzione della qualifica di società tra professionisti (ossia maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di maggioranza in termini di partecipazione al capitale sociale).
Invero, secondo un orientamento estensivo i due requisiti di maggioranza dovevano ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società. Invece, secondo un’interpretazione restrittiva, i due criteri non devono sussistere cumulativamente, in quanto l’autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.
Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società.
Qualora si dovesse verificare quest’ultima situazione il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi.
In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.

FONTE E TESTO INTEGRALE:  pdf COMUNICAZIONE N. 2 - STP(284 KB)   pdf Doc legge 190/2025(108 KB)