Si rende nota la sentenza n. 170, depositata lo scorso 25 novembre 2025, dalla Corte Costituzionale con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
La Corte fa rilevare che impedire al medico di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice determina un’ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Inoltre, riconoscere tale facoltà al medico imputato è confacente con la funzione plurima del rapporto di garanzia, che deve tutelare sia il paziente danneggiato che medico assicurato/danneggiante, a cui deve corrispondere il l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di chiamata riconosciuti in sede civile, contrastando in tal modo il preoccupante fenomeno della medicina difensiva.
Per coerenza sistematica, la decisione dichiara altresì l'illegittimità consequenziale dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 24/2017, relativo ai medici operanti in regime libero-professionale.