pdf Prescrizione e certificazione per via telematica (194 KB) -integrazione della nota prot. n 295/2025, del dottor Raffaele Iandolo, in materia di prescrizione e certificazione per via telematica.
"Sulla certificazione di malattia da parte degli odontoiatri liberi professionisti la CAO nazionale ha inviato la circolare n.88 del 2020 in cui veniva chiaramente segnalato l’obbligo a redigerla da parte del curante, inteso come il medico che ha operato sul paziente creando i presupposti per l’astensione dal lavoro. Sono dunque inclusi anche gli odontoiatri liberi professionisti. Questa procedura è prevista oltre che dall’ art. 55 septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art 69 del D.Lgs.150/09, anche dagli articoli 24 e 78 del CD a cui rimandiamo.
Dopo aver approfondito l’applicazione delle norme con l’Ufficio Legislativo ed il Ministero della Salute ricevendo conferma della correttezza di quanto scritto, ci è stato ribadito che la certificazione di malattia non può essere delegata ad altri colleghi che, non avendo operato su quel paziente, non hanno gli estremi per una corretta valutazione del caso.
Non ci sono dunque spazi interpretativi che ci permettono di eludere la norma.
Rimane dunque il problema dell’invio del certificato per via telematica. Premesso che le certificazioni di assenza dal lavoro non sono numerosissime nella prassi quotidiana, ricordiamo che la credenziale per l’invio al sistema TS è la stessa che si usa per l’invio delle fatture al 730 precompilato, e comunque può essere fornita dall’Ordine Provinciale su semplice richiesta.
Qualora mancassero i presupposti tecnici di trasmissione per via telematica è possibile rilasciare la certificazione cartacea in cui si precisa che l’utilizzo della forma cartacea è dovuto ad un malfunzionamento temporaneo del sistema informatico. Il certificato deve comunque contenere tutti i dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). Non va segnalata la diagnosi. A questo punto spetterà al lavoratore trasmettere all’INPS il documento entro 2 giorni.
Gli odontoiatri liberi professionisti possono rilasciare il certificato di malattia telematico nel caso di una prognosi non superiore a 10 giorni. Tuttavia, solo con riferimento ai lavoratori del settore privato, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare (messaggio INPS n. 3044/2024).
La documentazione cartacea, oltre a non essere un’alternativa applicabile se non per giustificati motivi, ha un suo format che va rispettato, è a rischio errore e comporta disagi al paziente, mentre la via telematica ha un percorso guidato a prova di errore. Si segnala per altro che la violazione dell’obbligo di trasmissione per via telematica è sanzionata per legge solo per i medici convenzionati, ma non per i liberi professionisti. Alcuni gestionali prevedono un collegamento automatico al sistema TS, valido anche per la compilazione di ricette elettroniche.
Ricordiamo infatti che dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo della dematerializzazione delle ricette, anche se da varie parti si è segnalata la criticità del sistema. Il farmaco prescritto potrà essere fornito solo dopo l’attribuzione di un NRE o numero di ricetta elettronica univoco da parte del SAR (sistema accoglienza regionale) ove istituito o da parte del SAC (sistema attribuzione centrale), ma in alcune realtà il sistema non è ancora ben a regime e per questo motivo risulta ancora accettata dalle farmacie la solita ricetta cartacea.
Si consiglia comunque di organizzarsi per tempo al rispetto della norma.
Da parte di questa CAO nazionale c’è l’impegno a riferire nelle giuste sedi le criticità che le verranno segnalate.
Certi d’aver fornito i chiarimenti opportuni, si inviano i più cari saluti.
Dottor Raffaele Iandolo