Riferimenti Normativi
L’esercizio della psicoterapia è disciplinato dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che regola l’ordinamento della professione di psicologo. L’articolo 3 della legge stabilisce che l’attività psicoterapeutica può essere svolta esclusivamente da:
- laureati in medicina e chirurgia
- laureati in psicologia
a condizione che abbiano conseguito una specifica formazione post-laurea in psicoterapia, attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali, erogati da scuole universitarie o istituti legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Specializzazioni Riconosciute
Possono esercitare l’attività psicoterapeutica i medici in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
- Psichiatria
- Neuropsichiatria infantile
- Psicologia clinica
- Psicologia del ciclo di vita
- Psicologia della salute
Inoltre, è riconosciuto anche il titolo rilasciato da scuole private autorizzate dal Ministero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Procedura per l’Annotazione del Titolo
Per l’esercizio dell’attività di psicoterapia, è necessario trasmettere all’Ordine il titolo abilitante attraverso l'apposita procedura online, disponibile alla pagina: Autocertificazione titoli (specializzazioni - master - dottorati) .
L’Ordine, dopo le opportune verifiche, annoterà il titolo nella sezione dell’Albo relativa alle specializzazioni e inserirà il nominativo nel registro interno degli esercenti la psicoterapia.
Indicazioni della FNOMCeO
La Federazione Nazionale ha recentemente precisato che:
- L’inserimento nell’elenco degli psicoterapeuti ha valore organizzativo e NON costituisce un requisito legale per l’esercizio della psicoterapia.
- È sufficiente che il sanitario trasmetta il proprio titolo per ottenere l’annotazione.
- Non sono previsti costi, marche da bollo o altri adempimenti burocratici per tale procedura.