Riferimenti Normativi

L’esercizio della psicoterapia è disciplinato dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che regola l’ordinamento della professione di psicologo. L’articolo 3 della legge stabilisce che l’attività psicoterapeutica può essere svolta esclusivamente da:

  • laureati in medicina e chirurgia
  • laureati in psicologia

a condizione che abbiano conseguito una specifica formazione post-laurea in psicoterapia, attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali, erogati da scuole universitarie o istituti legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Specializzazioni Riconosciute

Possono esercitare l’attività psicoterapeutica i medici in possesso di una delle seguenti specializzazioni:

  • Psichiatria
  • Neuropsichiatria infantile
  • Psicologia clinica
  • Psicologia del ciclo di vita
  • Psicologia della salute

Inoltre, è riconosciuto anche il titolo rilasciato da scuole private autorizzate dal Ministero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Procedura per l’Annotazione del Titolo

Per l’esercizio dell’attività di psicoterapia, è necessario trasmettere all’Ordine il titolo abilitante attraverso l'apposita procedura online, disponibile alla pagina: Autocertificazione titoli (specializzazioni - master - dottorati) .

L’Ordine, dopo le opportune verifiche, annoterà il titolo nella sezione dell’Albo relativa alle specializzazioni e inserirà il nominativo nel registro interno degli esercenti la psicoterapia.

Indicazioni della FNOMCeO

La Federazione Nazionale ha recentemente precisato che:

  • L’inserimento nell’elenco degli psicoterapeuti ha valore organizzativo e NON costituisce un requisito legale per l’esercizio della psicoterapia.
  • È sufficiente che il sanitario trasmetta il proprio titolo per ottenere l’annotazione.
  • Non sono previsti costi, marche da bollo o altri adempimenti burocratici per tale procedura.