Le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Chi è tenuto all’invio dei dati
Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).
Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

Quali dati inviare?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

 

Come inviare i dati di spesa sanitaria?
I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:
Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?
Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’abilitazione alla trasmissione?
I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato, in quanto tale comunicazione è gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?
La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici?
Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?
Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?
No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?
Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?
Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?
Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?
Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?
Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?
L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?
Rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015
Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?
L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?
Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.