Il 15 agosto scorso è entrato in vigore per i professionisti della Sanità l'obbligo di assicurazione per i danni da responsabilità civile.
Secondo la FNOMCeO l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie "non è operante" fino a quando non sarà stato emanato il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi:
facilitare l'accesso alle polizze Rc per le categorie più a rischio, definire i requisiti per accedere alle polizze e le regole per contrattare con le Compagnie assicurative. Sino ad allora, non sarà considerato illecito disciplinare – come invece previsto dalla Legge (art. 5 del D.P.R. 137/12) – la mancata stipula, da parte dei professionisti, di una polizza assicurativa.
Altri punti restano inoltre da chiarire sulla complessa materia: l'applicazione della normativa ai medici in formazione specialistica; ai giovani medici inoccupati o disoccupati o con un contratto atipico; ai pensionati che, pur non esercitando più l'attività, vogliano restare iscritti all'Ordine.
(A cura dell'Ufficio stampa FNOMCeO)
COMUNICAZIONE N. 78_Obbligo assicurazione professionale_Nota Ministro Salute_Prot 8157_04-09-2014