"La Consulta dichiara illegittimo l'art. 35 della Legge 833/1978: dal 7 ottobre la convalida e la proroga del TSO ospedaliero richiedono l'assistenza obbligatoria di un difensore. Un passaggio che impone la sinergia tra avvocato e medico legale per rendere effettiva la tutela della libertà personale.

Con la sentenza n. 157/2026, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 35 della Legge 833/1978: nei procedimenti di convalida e proroga del TSO in regime di degenza è necessaria l’assistenza legale obbligatoria. Un passaggio fondamentale che richiede la sinergia tra avvocato e medico legale per evitare che il diritto di difesa si riduca a un mero adempimento burocratico.

Una svolta di rilievo storico per la tutela dei diritti e della salute mentale nel nostro Paese. Con la sentenza n. 157/2026 (decisione del 6 luglio 2026, depositata il 2 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in ambiente ospedaliero — e della sua eventuale proroga — si svolga con la difesa tecnica obbligatoria (di fiducia o d’ufficio).

La pronuncia incide profondamente sull’operatività dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e della Magistratura, riaffermando che l’imposizione del ricovero coatto, pur nascendo con finalità di cura, costituisce a tutti gli effetti una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) che non può prescindere dal pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

I 5 capisaldi procedurali della sentenza

A seguito della pronuncia della Consulta, l’iter di convalida e proroga del TSO ospedaliero dovrà attenersi scrupolosamente a 5 adempimenti inderogabili:

1. Informativa sul diritto di difesa: la persona sottoposta a TSO deve essere tempestivamente e chiaramente informata della facoltà di nominare un legale di fiducia.

2. Designazione del difensore d’ufficio: in assenza di una nomina fiduciaria, il Giudice Tutelare deve designare immediatamente un difensore d’ufficio.

3. Partecipazione obbligatoria all’audizione: il legale deve essere avvisato con congruo anticipo e ha il diritto/dovere di presenziare all’audizione del paziente davanti al Giudice Tutelare prima della convalida.

4. Notifica formale degli atti: il decreto motivato di convalida (o mancata convalida) deve essere notificato anche al difensore.

5. Proroga del trattamento: le medesime garanzie si applicano integralmente ai procedimenti di proroga del TSO oltre i termini ordinari.

Il filo rosso con la Sentenza n. 76/2025

La pronuncia attuale rappresenta il naturale e coerente completamento del percorso intrapreso dalla Consulta con la precedente sentenza n. 76/2025, che aveva già sancito l’obbligo di notifica del provvedimento all’interessato e il suo diritto ad essere ascoltato direttamente dal Giudice Tutelare. Con la sentenza n. 157/2026 si “chiude il cerchio”: l’ascolto del paziente e il controllo giurisdizionale non possono più avvenire in un contesto privo di un’assistenza legale qualificata.

Ambito di applicazione: La sentenza si applica esclusivamente ai procedimenti di convalida e proroga del TSO ospedaliero in regime di ricovero e non si estende agli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) o ai trattamenti territoriali ed extra-ospedalieri. (...) "

FONTE QuotidianoSanità ; Articolo completo disponibile : https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/tso-psichiatrico-la-consulta-introduce-lobbligo-del-difensore/