Una recente modifica normativa ha introdotto una novità rilevante nella disciplina della formazione continua in medicina (ECM).
La nuova disposizione consente ai professionisti sanitari di recuperare eventuali crediti mancanti del triennio 2023-2025 fino al 31 dicembre 2028, senza modificare però la partenza del nuovo ciclo formativo.
La misura è stata introdotta con l’art. 5, comma 9-bis, che interviene sulla disciplina transitoria relativa alla maturazione dei crediti ECM.
Cosa cambia
La norma proroga al 31 dicembre 2028 il termine entro il quale è possibile completare il debito formativo relativo al triennio 2023-2025.
Questo significa che i professionisti sanitari che non hanno ancora raggiunto il numero minimo di crediti potranno regolarizzare la propria posizione nei prossimi anni, acquisendo i crediti mancanti entro la nuova scadenza.
Il nuovo triennio ECM parte comunque dal 2026
La proroga non sposta l’avvio del nuovo triennio formativo.
Il triennio ECM 2026-2028 decorre regolarmente dal 1° gennaio 2026 e comporta il nuovo obbligo di acquisizione dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
In pratica:
- è possibile recuperare eventuali debiti del triennio 2023-2025 fino al 2028
- ma rimane l’obbligo di maturare anche i crediti previsti per il triennio 2026-2028
Perché l’ECM è obbligatoria
La formazione continua è prevista dall’art. 16-bis del D.Lgs. 502/1992 e consiste nell’aggiornamento professionale permanente dei professionisti sanitari lungo tutto l’arco della vita lavorativa.
L’ordinamento stabilisce inoltre che l’ECM produce effetti giuridici rilevanti.
Gli effetti dell’obbligo ECM
Ai sensi dell’art. 16-quater del D.Lgs. 502/1992:
- la partecipazione alla formazione continua costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate;
- i contratti collettivi nazionali possono prevedere penalizzazioni anche economiche per il personale che non raggiunga il minimo di crediti nel triennio;
- per le strutture sanitarie private accreditate, l’adempimento dell’obbligo ECM da parte del personale sanitario è condizione necessaria per il mantenimento dell’accreditamento con il SSN.
Verifica della propria posizione formativa
Gli iscritti possono verificare la propria situazione ECM accedendo alla propria area riservata sul portale Co.Ge.A.P.S.:
https://application.cogeaps.it/login/
Si ricorda che eventuali esoneri ed esenzioni non sono automatici, ma devono essere richiesti dal professionista attraverso il portale Co.Ge.A.P.S..
Riferimenti normativi: art. 5, comma 9-bis, legge 27 febbraio 2026, n. 26 (conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200); artt. 16-bis e 16-quater, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.