Gentile Collega, in considerazione del fatto che il 31 dicembre di quest’anno si arriverà alla scadenza del triennio formativo ECM 2023-2025, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi ECM, che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la tua attività formativa. 

Regolarità ECM e assicurazione professionale 

Riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, quindi a partire da gennaio 2026, l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile. 

Alluvione 2023 - Riduzione dell'obbligo formativo 

Si ricorda che la Delibera n. 1/2024 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha previsto una riduzione pari a un terzo dell’obbligo formativo ECM relativo al triennio 2023–2025, a favore dei professionisti sanitari che rientrino in una delle seguenti categorie: 

- residenti nelle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno; 

- non residenti, ma che abbiano svolto attività professionale documentata nei suddetti territori durante il periodo dell’emergenza, con una riduzione calcolata in proporzione ai giorni di attività svolta (su base annua), fino a un massimo di un terzo dell’obbligo triennale individuale. 

Per ottenere il riconoscimento della riduzione, ciascun professionista interessato dovrà: 

1) accedere alla propria area riservata sul portale COGEAPS, autenticandosi tramite SPID; 

2) compilare l’apposita dichiarazione disponibile nella sezione “Altre riduzioni”, attestando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della normativa vigente. 

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata al 31 dicembre 2025. 

Oltre tale data non sarà più possibile usufruire della riduzione. 

Ti invitiamo pertanto a verificare la tua posizione e, se rientri nei criteri sopra indicati, a procedere quanto prima con la compilazione della dichiarazione. 

Crediti per autoformazione 

I crediti ECM per autoformazione sono una parte del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) che permette ai professionisti sanitari di acquisire crediti formativi attraverso lo studio autonomo di materiali scientifici e professionali. Questo strumento consente ai professionisti di aggiornarsi in modo flessibile e personalizzato. 

L'autoformazione ECM è un'attività di apprendimento individuale, che consente di ottenere crediti senza dover partecipare a corsi o eventi formativi strutturati. Essa comprende attività come: 

  • La lettura di articoli scientifici, libri e linee guida 
  • La consultazione di banche dati e materiale di aggiornamento professionale 

Secondo le disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), i crediti ECM ottenibili tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo triennale. Ad esempio, se il totale richiesto nel triennio è di 120 crediti, massimo 24 crediti possono derivare da autoformazione. 

N.B. Per ottenere i crediti ECM tramite autoformazione, è necessario: 

  1. Registrare e documentare l’attività: bisogna tenere traccia di cosa si è studiato, includendo autore, titolo e  data di lettura. 
  1. Autodichiarare i crediti: nel portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie); i professionisti devono inserire le attività svolte per ottenere il riconoscimento dei crediti. 

Gestione profilo personale ECM: obbligo formativo - esoneri – esenzioni – autoformazione 

Attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID) è possibile prendere visione del proprio obbligo formativo individuale e gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc. 

Esenzione ECM per i pensionati 

A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione. 

Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. 

Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione. 

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. 

Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID), nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento. 

In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail. 

Offerta formativa FAD della FNOMCeO 

Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere a un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO, tra i quali: 

  • La radioprotezione dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 - 7 crediti (validi per il conseguimento dell’obbligo formativo in radioprotezione del paziente)  
  • Choosing Wisely Italy: uno strumento per migliorare l’appropriatezza e la qualità delle cure dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 - 10 crediti 
  • PAD (Prevention, Attention, De-escalation) dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 10,4 crediti  
  • Deontologia e comunicazione: un connubio fondamentale per il rapporto medicopaziente dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 8 crediti  
  • Rischio clinico e Idoneità lavorativa dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 - 12 crediti (NON validi per il conseguimento dell’obbligo formativo in radioprotezione del paziente)  

Crediti ECM in materia di Radioprotezione 

Per il triennio formativo 2023-2025, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente: 

  • per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio; 
  • per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio. 

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale. 

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”. 

Fino al 31 dicembre 2025* è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 7 crediti ECM. Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione/ 

Si ricorda che sul sito dell’Ordine sono presenti ALCUNI VADEMECUM UTILI:  https://omceopi.org/corsi-e-convegni/ecm/modulistica-ecm

La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti