Gentile Collega, in considerazione del fatto che il 31 dicembre di quest’anno si arriverà alla scadenza del triennio formativo ECM 2023-2025, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi ECM, che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la tua attività formativa.
Regolarità ECM e assicurazione professionale
Riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dalla conclusione del triennio formativo 2023-2025 (quindi dal 1 gennaio 2026), l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.
Crediti ECM in materia di Radioprotezione
Per il triennio formativo 2023-2025, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:
- per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
- per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.
Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.
Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”.
Fino al 31 agosto 2025* è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 7 crediti ECM. Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione/
Crediti per autoformazione
I crediti ECM per autoformazione sono una parte del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) che permette ai professionisti sanitari di acquisire crediti formativi attraverso lo studio autonomo di materiali scientifici e professionali. Questo strumento consente ai professionisti di aggiornarsi in modo flessibile e personalizzato.
L'autoformazione ECM è un'attività di apprendimento individuale, che consente di ottenere crediti senza dover partecipare a corsi o eventi formativi strutturati. Essa comprende attività come:
- La lettura di articoli scientifici, libri e linee guida
- La consultazione di banche dati e materiale di aggiornamento professionale
Secondo le disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), i crediti ECM ottenibili tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo triennale. Ad esempio, se il totale richiesto nel triennio è di 120 crediti, massimo 24 crediti possono derivare da autoformazione.
Per ottenere i crediti ECM tramite autoformazione, è necessario:
- Registrare e documentare l’attività: bisogna tenere traccia di cosa si è studiato, includendo autore, titolo, data di lettura e breve riassunto.
- Autodichiarare i crediti: nel portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie); i professionisti devono inserire le attività svolte per ottenere il riconoscimento dei crediti.
Gestione profilo personale ECM: obbligo formativo - esoneri - esenzioni - autoformazione
Attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID) è possibile prendere visione del proprio obbligo formativo individuale e gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.
Esonero ECM per i pensionati
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID), nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail.
Offerta formativa FAD della FNOMCeO
Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere con SPID a un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO.
N.B. Tutti i crediti relativi ai corsi in modalità FAD vengono caricati automaticamente dal provider dopo circa 90gg dalla scadenza del periodo di accreditamento (es. se il corso è disponibile fino al 31/08/2025 i crediti verranno caricati a novembre/dicembre 2025), pertanto, anche i corsi completati fino a dicembre 2025 saranno visualizzabili sul sito COGEAPS non prima nella primavera dell’anno 2026.
La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
SI RICORDA CHE È SEMPRE POSSIBILE CONSULTARE IL MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO: pdf Manuale sulla formazione continua professionista sanitario (452 KB)