Gentili Colleghe/i,

in riferimento alla nostra precedente nota del 10/01/2023, in merito alla proroga della scadenza dell’obbligo formativo ECM, si comunica che, con l’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Art. 4 c.5, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi ECM:

  1. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 entro il 31/12/2023.
  2. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Sarà nostra cura informare gli iscritti non appena la CNFC avrà definito i suddetti criteri.

La nuova disposizione specifica e chiarisce, inoltre, che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che, nell’ordinamento vigente, l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16quater D.Lgs. 502/1992): 

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; 
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale. 

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM. Tali disposizioni avranno efficacia a partire dall’anno 2026.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it  (accessibile tramite SPID) è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: punteggio, esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Giuseppe Figlini