Gentile Collega, ritenendo di fare cosa utile, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi formativi ECM che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la Tua attività formativa.

Crediti ECM in materia di Radioprotezione

Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

  • per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
  • per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.

N.B. Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione.

Tali crediti possono anche essere conseguiti con l’autoformazione, nel limite massimo del 50% dell’obbligo individuale.

In questi casi, il professionista è tenuto a dichiarare al COGEAPS che l’attività di autoformazione è riferibile alla Radioprotezione, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID.

Resta fermo che il numero complessivo di crediti ECM per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”.

Fino al 31 dicembre 2022 è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 8 crediti ECM.
Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-aisensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri

Bonus Covid: 1/3 dell’obbligo formativo individuale.

La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedi delibera).

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Esonero ECM per i pensionati

A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.

Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.

Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it accessibile tramite SPID, nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.

In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail.

Regolarità ECM e assicurazione professionale

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.

Offerta formativa FAD della FNOMCeO:

Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere al un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.