Si segnala per opportuna conoscenza che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

La suddetta norma prevede, altresì, la disapplicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento: al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; ad altro. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma in questione va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50 mila euro.

pdf Comunicazione FNOMCeO n. 120/2022 (213 KB)

pdf Risoluzione n. 22E Agenzia delle entrate (498 KB)