Si segnala che, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.L. n. 76 del 16/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – S.O. n.24), è stato rafforzato l’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative.

Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria PEC (ovvero il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

 

Nel dettaglio, all’articolo 37, comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” è riportato di seguito: Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Si invitano gli iscritti che non avessero ancora attivato o cumunicato l'indirizzo PEC a provvedere quanto prima, inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in quanto, in un prossimo futuro, saremo costretti ad avviare le procedure previste dalla legge (diffida ad adempiere ed eventuali sanzioni).

N.B. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il proprio indirizzo PEC, farà fede la ricevuta di consegna emessa dal gestore.

Si ricorda che la casella PEC è strettamente personale e deve essere riconducibile esclusivamente al titolare che l’ha registrata. Non è consentito utilizzare la PEC di familiari o altri soggetti, ai fini della comunicazione all’Ordine.

A tal fine, si ricorda che sul sito dell’Ordine (www.omceopi.org alla pagina https://omceopi.org/convenzione-pec) è disponibile una convenzione, che consente di attivare gratuitamente la PEC.

Per i colleghi che per anzianità non esercitano più l’attività, ma che sono ancora iscritti e vogliono mantenere l’iscrizione all’Albo, la Federazione è intervenuta a livello della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute per richiedere una diversa applicazione della norma legislativa.