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Si segnala che, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.L. n. 76 del 16/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – S.O. n.24), è stato rafforzato l’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative.

Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria PEC (ovvero il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

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Anche per fare sostituzioni di guardia medica occorre avere una partita iva. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate e, a detta degli esperti, questa soluzione è persino più conveniente rispetto alle prestazioni occasionali con la ritenuta d’acconto.

La motivazione del ‘divieto’ è presto detta: se hai preso una laurea, hai conseguito un’abilitazione e chiesto l’iscrizione a un Albo, le attività tipiche di quella professione non potranno mai essere considerate frutto di occasionalità. La questione è stata sviscerata nella risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020.

Leggi l'articolo integrale sul sito dell'ENPAM: https://www.enpam.it/2020/prestazioni-occasionali-vietate-ai-medici-e-ai-dentisti/ 

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Si riporta il chiarimento pubblicato alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/faq-su-coronavirus#protocollo

L'ordinanza 48 del 3 maggio 2020 vale anche per gli studi medici e odontoiatrici?
"L'ordinanza del presidente della Giunta numero 48 si applica a tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari.
Rientrano nella dizione di ambienti sanitari i luoghi nei quali sono svolte le attività dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, degli specialisti libero-professionali in ambito sanitario e dei veterinari"


N.B. Qualora il titolare dello studio professionale rivesta anche il ruolo di datore di lavoro, deve comunque attenersi alle disposizioni in merito alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.