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Si comunica che sono stati pubblicati i bandi per la domanda per la procedura di ricambio generazionale (APP) per la Medicina Generale e la Pediatria disponibili ai seguenti link:
Medicina Generale: https://www.regione.toscana.it/-/domanda-per-la-procedura-di-ricambio-generazionale-app-per-la-medicina-generale
Pediatria: https://www.regione.toscana.it/-/domanda-per-la-procedura-di-ricambio-generazionale-app-per-la-pediatria

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L'avviso per l'assegnazione degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta 2023 sarà pubblicato sul BURT n. 14 - parte terza - del prossimo 5 aprile.

Come sempre, avvisi e modelli di domanda saranno disponibili, dal giorno successivo alla pubblicazione su BURT, anche sul sito regionale:
www.regione.toscana.it/sst alla voce "procedure" in "opportunità e scadenze".

L’APP-Anticipo della Prestazione Previdenziale Enpam è diventata operativa per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta. I medici che hanno maturato i requisiti per la pensione potranno cioè scegliere di continuare a lavorare part time cominciando a percepire una pensione parziale dall’Enpam.

Il meccanismo consente infatti di ridurre l’impegno lavorativo fino al 70%, conservando il compenso da convenzionato per l’attività che si continuerà a svolgere, e ricevendo una pensione per la restante parte. Condizione perché ciò avvenga è che il medico anziano venga affiancato da un collega più giovane che si farà carico dell’attività lasciata scoperta, percependo la relativa retribuzione e ottenendo subito una convenzione a tempo indeterminato.

L’APP è stata inventata dall’Enpam nel 2015 ma solo lo scorso mese è stata approvata definitivamente dai ministeri vigilanti.

“Avevamo pensato l’App per incentivare il ricambio generazionale negli studi medici – ricorda il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti –, mentre ora può essere uno strumento concreto per fronteggiare la carenza di nuove leve. Speriamo che anche grazie a questa possibilità molti colleghi decidano di andare in pensione più tardi.  Il numero di giovani titolati a entrare in convenzione è infatti largamente inferiore al numero dei pensionamenti previsti nei prossimi anni e milioni di cittadini rischiano di trovarsi senza un medico di propria scelta. Nel frattempo speriamo che lo Stato e le Regioni moltiplichino le borse di formazione in medicina generale e di specializzazione in pediatria”.

“C’è un tema anche salariale e di sostenibilità previdenziale: la cattiva programmazione nazionale, infatti, a causa dei troppi pensionamenti e dei pochi rimpiazzi rischia di portare alla cancellazione di posti di lavoro, con riduzione del monte compensi nel settore della medicina generale – aggiunge Oliveti –. Questo significa che nei prossimi anni rischiano di entrare contributi previdenziali insufficienti per pagare le pensioni previste.”

I medici anziani interessati possono entrare nell’area riservata del sito Enpam.it, nella pagina Anticipo della Prestazione Previdenziale, per chiedere la certificazione dei requisiti per la pensione.

Questo documento andrà presentato alla propria azienda sanitaria insieme al modulo B predisposto dalla Sisac e disponibile in questa pagina per i medici famiglia  e in quest’altra pagina per i pediatri

I giovani che intendono candidarsi per affiancare i colleghi, invece, devono compilare il modello C (Domanda di ammissione alla procedura di ricambio generazionale – APP), presente nelle stesse pagine del sito web della Sisac (medici famiglia) (pediatri).

In prima applicazione, sia i medici titolari sia i giovani medici che si candidano ad affiancarli, dovranno inviare i moduli entro il 30 aprile 2023.

Fonte: www.enpam.it 

Prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSN di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla Tabella Medicinali – Sezione A --All. III-bis di cui al DPR n. 309/90 s.m.i. (codice TDL). [E1_Protocollo_r_toscan_AOO

pdf Dema stupefacenti sez A 1 (158 KB)

Gentili Colleghe/i,

in riferimento alla nostra precedente nota del 10/01/2023, in merito alla proroga della scadenza dell’obbligo formativo ECM, si comunica che, con l’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Art. 4 c.5, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi ECM:

  1. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 entro il 31/12/2023.
  2. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Sarà nostra cura informare gli iscritti non appena la CNFC avrà definito i suddetti criteri.

La nuova disposizione specifica e chiarisce, inoltre, che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che, nell’ordinamento vigente, l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16quater D.Lgs. 502/1992): 

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; 
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale. 

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM. Tali disposizioni avranno efficacia a partire dall’anno 2026.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it  (accessibile tramite SPID) è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: punteggio, esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Giuseppe Figlini

REDAZIONE DOTTNET | 23/02/2023

La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme

Il lavoro aumenta, la burocrazia soffoca, la volontà di rispettare tempi ed incombenze burocratiche è ai minimi storici, insomma la voglia di pensione non diminuisce, a maggior ragione per medici ed odontoiatri, spesso esposti a responsabilità, stress e turni massacranti. Vediamo quindi quali sono i principali canali per accedere al pensionamento nel 2023. 

Per i convenzionati Enpam (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità, emergenza e medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali), nessuna novità di rilievo. Per la pensione anticipata continua a bastare la quota 97 (almeno 62 anni di età ed almeno 35 anni di contributi), oppure 42 anni di contribuzione con qualunque età. La pensione di vecchiaia si conquista a 68 anni, con un minimo di 15 anni di contributi, oppure anche senza, se a 68 anni si è ancora in servizio. 

Per i liberi professionisti Enpam (tra i quali molto numerosi sono gli odontoiatri), i requisiti sono identici (quota 97 per la pensione anticipata e 68 anni per la vecchiaia), ma con l’importante differenza che non è obbligatorio interrompere l’attività e quindi si può tranquillamente cumulare la pensione con i compensi professionali. Importante ricordare che nel computo dei 35 anni di servizio vale il principio Enpam della totalizzazione interna: cioè i convenzionati possono aggiungere, ai fini del diritto, gli anni di contribuzione alla gestione dei liberi professionisti (ovviamente se non coincidenti) e viceversa. Il riscatto degli anni di laurea, invece, vale soltanto per la gestione dove è stato effettuato. 

Anche per i medici dipendenti iscritti all’Inps (ospedalieri e dipendenti di Asl e case di cura) i requisiti ordinari sono rimasti invariati. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. Dopo il raggiungimento del requisito, però, bisogna aspettare altri tre mesi (la cosiddetta finestra) per l’effettiva decorrenza della pensione. Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione. 

Va puntualizzato che i medesimi requisiti valgono anche nel caso di pensione in cumulo, quando cioè si mettono insieme i periodi contributivi di Inps ed Enpam. In questo caso il requisito della pensione anticipata è più facilmente raggiungibile perché si può utilizzare la contribuzione della Quota A dell’Enpam (il cosiddetto contributo minimo obbligatorio), che parte dal mese successivo all’iscrizione all’Albo; aggiungendo il riscatto dei 6 anni di laurea, si può arrivare a percepire la pensione già a 61/62 anni, superando i pesanti limiti della Legge Fornero. La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme. Rimane ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato (ad esempio i medici dipendenti di case di cura) e di sei mesi per il settore pubblico (ad esempio gli ospedalieri). A differenza di Quota 100 e Quota 102 in vigore negli scorsi anni, in questo caso la misura è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo Inps, pari a circa € 2.818 mensili lordi. Il tetto rimane in vigore fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni), poi si percepisce la pensione effettivamente maturata. Questa limitazione, unita con l’impossibilità, sempre fino all’età di vecchiaia, di svolgere attività libero professionali, rende questo canale scarsamente attrattivo per i medici. 

Per i medici e gli odontoiatri dipendenti che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in poi (ovvero optano per un calcolo interamente contributivo, comunque più penalizzante), fra le altre possibilità, va ricordata anche la pensione di anzianità contributiva, che consente il pensionamento con 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (cioè € 1.409,16 mensili lordi).