Gentile Collega, ritenendo di fare cosa utile, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi formativi ECM che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la Tua attività formativa.

Crediti ECM in materia di Radioprotezione

Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

  • per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
  • per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.

N.B. Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione.

Tali crediti possono anche essere conseguiti con l’autoformazione, nel limite massimo del 50% dell’obbligo individuale.

In questi casi, il professionista è tenuto a dichiarare al COGEAPS che l’attività di autoformazione è riferibile alla Radioprotezione, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID.

Resta fermo che il numero complessivo di crediti ECM per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”.

Fino al 31 dicembre 2022 è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 8 crediti ECM.
Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-aisensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri

Bonus Covid: 1/3 dell’obbligo formativo individuale.

La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedi delibera).

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Esonero ECM per i pensionati

A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.

Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.

Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it accessibile tramite SPID, nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.

In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail.

Regolarità ECM e assicurazione professionale

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.

Offerta formativa FAD della FNOMCeO:

Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere al un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Si segnala per opportuna conoscenza che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

La suddetta norma prevede, altresì, la disapplicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento: al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; ad altro. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma in questione va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50 mila euro.

pdf Comunicazione FNOMCeO n. 120/2022 (213 KB)

pdf Risoluzione n. 22E Agenzia delle entrate (498 KB)

Notizie per gli iscritti

Per il ritiro del tesserino occorre prenotare un appuntamento con la segreteria dell'Ordine.

CODICE REGIONALE PROVVISORIO PER I MEDICI CHIRURGHI
E’ necessario per le sostituzioni ai Medici di medicina generale e per le sostituzioni nel servizio di Guardia medica. Per la richiesta del Codice Regionale, per le sostituzioni ai MMG, inviare una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando la richiesta del Medico titolare.

Per comunicare la disponibilità come sostituti per i Medici di Medicina Generale è possibile inserire un annuncio sulla bacheca online dell’Ordine.

Per l’assegnazione di incarichi temporanei di Continuità assistenziale, consultare il bando disponibile sul sito della ASL Toscana Nord Ovest

RILASCIO CREDENZIALI SISTEMA TS
L'Ordine dei Medici di Firenze è stato autorizzato dalla SOGEI a rilasciare ai propri iscritti liberi professionisti le credenziali per poter procedere alla certificazione di malattia telematica e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti. Tale possibilità riguarda anche i medici che vogliano effettuare sostituzioni ai medici di medicina generale e che, non avendo un rapporto contrattuale con la ASL, non hanno la possibilità di ottenere le credenziali dalla ASL.

Per richiedere le credenziali del Sistema TS, per i certificati di malattia on-line, occorre compilare modulo disponibile qui

PEC (posta elettronica certificata)
Ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, tutti gli iscritti all’Albo devono attivare una casella di posta elettronica certificata e comunicare l’indirizzo all’Ordine

L’Ordine di Pisa ha una convenzione con il gestore ARUBA per permettere ai propri iscritti di attivare una casella PEC gratuitamente per tre anni. Modalità di attivazione al link: https://omceopi.org/ordine/segreteria/convenzione-pec

CAMBIO RESIDENZA
Il cambio di residenza o di domicilio deve essere comunicato al più presto all’Ufficio Albi che provvederà a comunicarlo anche all’ENPAM e alla Federazione Nazionale degli Ordini.
Clicca qui per il modulo di autocertificazione

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ORDINE
La quota d’iscrizione annuale si paga attraverso il bollettino Pagopa inviato ogni anno all’indirizzo PEC degli iscritti.
Per l’addebito in conto corrente, il modulo è scaricabile al link https://omceopi.org/ordine/segreteria/modulistica/663-modulo-rid-per-laddebito-della-quota-annuale-di-iscrizione

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero professionale, deve essere fatta denuncia di inizio attività all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del numero della Partita IVA.
Si ricorda che il possesso della Partita IVA è necessario per l’emissione di fatture relative all’attività professionale esercitata. Non è richiesto il possesso della Partita IVA per le attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) o assimilati.

GUIDA ALLA PROFESSIONE

Sul sito ENPAM è possibile scaricare una breve e utile guida alla professione.

L' Associazione Medici per l’Ambiente- ISDE Italia chiede la collaborazione dell'Ordine per promuovere la Campagna nazionale di prevenzione dei danni da plastica alla salute.

  pdf Scarica la comunicazione ISDE Italia (711 KB)

pdf Tribunale di Pisa - Avviso ai professionisti CTU Nazionale (143 KB)

La domanda per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici in ogni ufficio giudiziario, secondo la Legge 221 del 2012, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Per questo il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 ha previsto l’istituzione di un elenco nazionale dei consulenti di ufficio, suddiviso per categorie e accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia.

In data 5 dicembre 2023, sul sito del Ministero della Giustizia, è avvenuta la pubblicazione delle specifiche tecniche che sono state rese efficaci dal 4 gennaio 2024. Da questa data è possibile accedere al portale.

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