Gentili Colleghe/i,

in riferimento alla nostra precedente nota del 10/01/2023, in merito alla proroga della scadenza dell’obbligo formativo ECM, si comunica che, con l’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Art. 4 c.5, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi ECM:

  1. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 entro il 31/12/2023.
  2. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Sarà nostra cura informare gli iscritti non appena la CNFC avrà definito i suddetti criteri.

La nuova disposizione specifica e chiarisce, inoltre, che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che, nell’ordinamento vigente, l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16quater D.Lgs. 502/1992): 

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; 
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale. 

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM. Tali disposizioni avranno efficacia a partire dall’anno 2026.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it  (accessibile tramite SPID) è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: punteggio, esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Giuseppe Figlini

REDAZIONE DOTTNET | 23/02/2023

La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme

Il lavoro aumenta, la burocrazia soffoca, la volontà di rispettare tempi ed incombenze burocratiche è ai minimi storici, insomma la voglia di pensione non diminuisce, a maggior ragione per medici ed odontoiatri, spesso esposti a responsabilità, stress e turni massacranti. Vediamo quindi quali sono i principali canali per accedere al pensionamento nel 2023. 

Per i convenzionati Enpam (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità, emergenza e medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali), nessuna novità di rilievo. Per la pensione anticipata continua a bastare la quota 97 (almeno 62 anni di età ed almeno 35 anni di contributi), oppure 42 anni di contribuzione con qualunque età. La pensione di vecchiaia si conquista a 68 anni, con un minimo di 15 anni di contributi, oppure anche senza, se a 68 anni si è ancora in servizio. 

Per i liberi professionisti Enpam (tra i quali molto numerosi sono gli odontoiatri), i requisiti sono identici (quota 97 per la pensione anticipata e 68 anni per la vecchiaia), ma con l’importante differenza che non è obbligatorio interrompere l’attività e quindi si può tranquillamente cumulare la pensione con i compensi professionali. Importante ricordare che nel computo dei 35 anni di servizio vale il principio Enpam della totalizzazione interna: cioè i convenzionati possono aggiungere, ai fini del diritto, gli anni di contribuzione alla gestione dei liberi professionisti (ovviamente se non coincidenti) e viceversa. Il riscatto degli anni di laurea, invece, vale soltanto per la gestione dove è stato effettuato. 

Anche per i medici dipendenti iscritti all’Inps (ospedalieri e dipendenti di Asl e case di cura) i requisiti ordinari sono rimasti invariati. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. Dopo il raggiungimento del requisito, però, bisogna aspettare altri tre mesi (la cosiddetta finestra) per l’effettiva decorrenza della pensione. Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione. 

Va puntualizzato che i medesimi requisiti valgono anche nel caso di pensione in cumulo, quando cioè si mettono insieme i periodi contributivi di Inps ed Enpam. In questo caso il requisito della pensione anticipata è più facilmente raggiungibile perché si può utilizzare la contribuzione della Quota A dell’Enpam (il cosiddetto contributo minimo obbligatorio), che parte dal mese successivo all’iscrizione all’Albo; aggiungendo il riscatto dei 6 anni di laurea, si può arrivare a percepire la pensione già a 61/62 anni, superando i pesanti limiti della Legge Fornero. La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme. Rimane ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato (ad esempio i medici dipendenti di case di cura) e di sei mesi per il settore pubblico (ad esempio gli ospedalieri). A differenza di Quota 100 e Quota 102 in vigore negli scorsi anni, in questo caso la misura è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo Inps, pari a circa € 2.818 mensili lordi. Il tetto rimane in vigore fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni), poi si percepisce la pensione effettivamente maturata. Questa limitazione, unita con l’impossibilità, sempre fino all’età di vecchiaia, di svolgere attività libero professionali, rende questo canale scarsamente attrattivo per i medici. 

Per i medici e gli odontoiatri dipendenti che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in poi (ovvero optano per un calcolo interamente contributivo, comunque più penalizzante), fra le altre possibilità, va ricordata anche la pensione di anzianità contributiva, che consente il pensionamento con 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (cioè € 1.409,16 mensili lordi).

Gentili Colleghi,

si ricorda che, fra gli adempimenti previsti dal Codice Deontologico ( image art.69 (80 KB) ), vi è l'obbligo di comunicare al proprio Ordine l'assunzione o cessazione dell'incarico di Direttore Sanitario presso strutture sanitarie pubbliche o private.

Qualora la struttura abbia sede in una provincia diversa da quella di Pisa, occorre comunicare l'assunzione dell'incarico anche all'Ordine competente per territorio, al quale compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Tutti gli iscritti sono invitati ad attenersi alle disposizioni di legge e, ove necessario, a effettuare le suddette comunicazioni.

Per comunicare all’Ordine di Pisa l’assunzione e/o la cessazione di un incarico di direttore sanitario è disponibile un modello (in allegato) da trasmettere, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I requisiti per l'esercizio dell'incarico di Direttore Sanitario sono individuati dall'art. 11 della L.R. Toscana n. 51/2009 e s.m.i.

La Segreteria dell'Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

pdf Modulo dichiarazione incarico direttore sanitario (107 KB)

Si riportano di seguito gli articoli di maggiore interesse per la categoria, tratti dalla normativa di settore, di competenza della Regione Toscana.

Legge Regionale Toscana n.51/2009: Art. 11 Direttore Sanitario (requisiti)

1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo.

2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.

4. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria.

5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

5 bis. Nelle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un operatore in possesso del diploma di laurea magistrale in medicina o in psicologia. E’ altresì richiesta un’esperienza lavorativa almeno biennale in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata. (6)

5 ter. Nelle strutture residenziali psichiatriche le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione in psichiatria o equipollenti. (33)

5 quater. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell’articolo 47 quater della medesima l.r. 38/20004. (81)

6. Il regolamento di cui all’articolo 48 definisce i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario.

Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R e s.m.i.

Art. 8 Compiti del direttore sanitario o tecnico (articolo 11 della l.r. 51/2009 )

1. Al direttore sanitario viene affidata la direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura al fine di assicurare la continuità ed il collegamento tra le diverse componenti professionali ed, in particolare, tra le esigenze clinico assistenziali e quelle amministrativo gestionali, attraverso specifiche funzioni che devono essere calate nelle specifiche realtà; il direttore collabora, altresì, all’attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale per la sicurezza del paziente e l’implementazione del sistema della qualità.

1 bis. Per attività di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 51/09 si intende l’aver svolto attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell’aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea, direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria. (8)

2. Nelle strutture di ricovero pubbliche e private il direttore sanitario svolge compiti e funzioni di direzione medica del presidio ospedaliero, in particolare: sviluppo e controllo della logistica degli ambienti sanitari; tutela dell'igiene degli ambienti; coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri; gestione dei provvedimenti da applicare in caso di malattie infettive diffusive; controllo delle infezioni ospedaliere; organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità; organizzazione e controllo dei servizi alberghieri e della ristorazione ospedaliera; gestione della documentazione clinica in relazione all’accettazione amministrativa dei pazienti ricoverati; corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; verifica ed analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza; adempimenti in materia di farmacovigilanza ed attività relative alla polizia mortuaria previste dalle norme vigenti.

3. Nelle strutture sanitarie ambulatoriali e residenziali private il direttore sanitario favorisce l'integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; la verifica e l'analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria. Fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e controlla l’applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. E' garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.

4. Nelle tipologie di strutture ove è prevista la direzione affidata anche a professionista non medico il direttore assicura la responsabilità complessiva della struttura e, nello specifico, l'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e vigila sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale impiegato. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura ed è garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate e del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.

4 bis. Le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura. (8)

Art. 9 Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della l.r. 51/2009 )

1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico è garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività:

a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonché diurno per acuti e le strutture residenziali per la continuità ospedale territorio, la presenza del direttore medico è garantita dal lunedì al venerdì con il seguente impegno orario settimanale:

  • posti letto fino a 50: almeno 18 ore;
  • posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore;
  • oltre 100 posti letto: tempo pieno;

b) l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria; (9)

c) per le strutture residenziali in fase post-acuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche e le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, la presenza del direttore tecnico è soggetta ai seguenti vincoli orari:

  • 12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60, eccetto le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a 30 ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura;
  • 18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra 61 e 100.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, per le quali non si prevede obbligo di orario.

3. La funzione del direttore sanitario o tecnico è comunque assicurata per tutto l'arco della settimana, anche attraverso la contattabilità, al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità.

3 bis. Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura. (10)

4. La funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Notizie per gli iscritti

Per il ritiro del tesserino occorre prenotare un appuntamento con la segreteria dell'Ordine.

CODICE REGIONALE PROVVISORIO PER I MEDICI CHIRURGHI
E’ necessario per le sostituzioni ai Medici di medicina generale e per le sostituzioni nel servizio di Guardia medica. Per la richiesta del Codice Regionale, per le sostituzioni ai MMG, inviare una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando la richiesta del Medico titolare.

Per comunicare la disponibilità come sostituti per i Medici di Medicina Generale è possibile inserire un annuncio sulla bacheca online dell’Ordine.

Per l’assegnazione di incarichi temporanei di Continuità assistenziale, consultare il bando disponibile sul sito della ASL Toscana Nord Ovest

RILASCIO CREDENZIALI SISTEMA TS
L'Ordine dei Medici di Firenze è stato autorizzato dalla SOGEI a rilasciare ai propri iscritti liberi professionisti le credenziali per poter procedere alla certificazione di malattia telematica e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti. Tale possibilità riguarda anche i medici che vogliano effettuare sostituzioni ai medici di medicina generale e che, non avendo un rapporto contrattuale con la ASL, non hanno la possibilità di ottenere le credenziali dalla ASL.

Per richiedere le credenziali del Sistema TS, per i certificati di malattia on-line, occorre compilare modulo disponibile qui

PEC (posta elettronica certificata)
Ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, tutti gli iscritti all’Albo devono attivare una casella di posta elettronica certificata e comunicare l’indirizzo all’Ordine

L’Ordine di Pisa ha una convenzione con il gestore ARUBA per permettere ai propri iscritti di attivare una casella PEC gratuitamente per tre anni. Modalità di attivazione al link: https://omceopi.org/ordine/segreteria/convenzione-pec

CAMBIO RESIDENZA
Il cambio di residenza o di domicilio deve essere comunicato al più presto all’Ufficio Albi che provvederà a comunicarlo anche all’ENPAM e alla Federazione Nazionale degli Ordini.
Clicca qui per il modulo di autocertificazione

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ORDINE
La quota d’iscrizione annuale si paga attraverso il bollettino Pagopa inviato ogni anno all’indirizzo PEC degli iscritti.
Per l’addebito in conto corrente, il modulo è scaricabile al link https://omceopi.org/ordine/segreteria/modulistica/663-modulo-rid-per-laddebito-della-quota-annuale-di-iscrizione

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero professionale, deve essere fatta denuncia di inizio attività all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del numero della Partita IVA.
Si ricorda che il possesso della Partita IVA è necessario per l’emissione di fatture relative all’attività professionale esercitata. Non è richiesto il possesso della Partita IVA per le attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) o assimilati.

GUIDA ALLA PROFESSIONE

Sul sito ENPAM è possibile scaricare una breve e utile guida alla professione.

L' Associazione Medici per l’Ambiente- ISDE Italia chiede la collaborazione dell'Ordine per promuovere la Campagna nazionale di prevenzione dei danni da plastica alla salute.

  pdf Scarica la comunicazione ISDE Italia (711 KB)

pdf Tribunale di Pisa - Avviso ai professionisti CTU Nazionale (143 KB)

La domanda per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici in ogni ufficio giudiziario, secondo la Legge 221 del 2012, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Per questo il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 ha previsto l’istituzione di un elenco nazionale dei consulenti di ufficio, suddiviso per categorie e accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia.

In data 5 dicembre 2023, sul sito del Ministero della Giustizia, è avvenuta la pubblicazione delle specifiche tecniche che sono state rese efficaci dal 4 gennaio 2024. Da questa data è possibile accedere al portale.

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