La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici informa che il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha emanato una nuova circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia. La circolare fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina. In particolare, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la circolare dà conto del fatto che l'apposita commissione, istituita per valutare la funzionalità del sistema, ha evidenziato "segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione". Pertanto, fermo restando l'obbligo per i medici di trasmettere i certificati per via telematica, "per il periodo transitorio - sino al 31 gennaio 2011 - durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento". Inoltre la circolare prevede che in questa prima fase di avvio della procedura telematica, sono esclusi dall'obbligo dell'inoltro telematico i medici addetti al Pronto Soccorso, in considerazione del fatto che le procedure standardizzate nei DEA al momento non consentono l'integrazione con la certificazione di malattia. Ancora: la circolare prevede che per il momento resta in vigore il certificato di malattia cartaceo per i lavoratori pubblici non contrattualizzati, cioè per i dipendenti delle Forze Armate e di Polizia e dei Vigili del Fuoco, per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari, il personale diplomatico e prefettizio. Infine la circolare ricorda che di norma il datore di lavoro non è tenuto a conoscere la diagnosi della malattia del lavoratore, per ovvi motivi di privacy. Tuttavia in alcuni casi il lavoratore può avere interesse a far conoscere la diagnosi al proprio datore di lavoro al fine di poter godere di specifici benefici contrattuali. In questi casi la circolare afferma che il medico è legittimato ad indicarla, utilizzando a questo scopo il campo dedicato alle "note" presente nella procedura telematica. (fonte: Toscana Medica news)