Autorizzazione ed accreditamento sono due processi di valutazione sistematica e periodica il cui obiettivo è quello di verificare il possesso, da parte dei servizi sanitari, di determinati requisiti relativi alle condizioni strutturali, organizzative e di funzionamento che influiscano sulla qualità dell'assistenza.
La Toscana disciplina sia l'autorizzazione che l'accreditamento con la legge regionale n. 8 del 23 febbraio 1999 "Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento" e con una serie di disposizioni attuative che prevedono un processo valutativo per il miglioramento del settore. Al fine di garantire livelli base di sicurezza e di qualità, sono stati definiti requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria che devono essere soddisfatti anche per le strutture che operano in regime privato.

Strutture sanitarie private

Per poter esercitare la propria attività sanitaria, ogni soggetto privato deve avere un'autorizzazione obbligatoria che garantisca il possesso dei requisiti minimi.
Se poi desidera entrare a lavorare per conto e a carico del Sistema sanitario nazionale, deve dimostrare di essere in possesso di ulteriori requisiti di qualità ed essere quindi anche accreditato. L'accreditamento volontario fornisce lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del Servizio sanitario nazionale ma per operare effettivamente a suo carico, i soggetti devono entrare in contrattazione con le relative Aziende sanitarie per concordare le prestazioni da mettere a disposizione.

Strutture pubbliche e equiparate al pubblico

Per i produttori di sanità,  pubblici e ad essi equiparati, i requisiti minimi di esercizio e quelli ulteriori di accreditamento sono verificati obbligatoriamente in un unico passaggio.
Tutte le Aziende sanitarie pubbliche hanno presentato domanda di accreditamento almeno per i presidi e le attività indicate nel programma regionale per l'accreditamento e sono tenute a presentare domanda in caso di attivazione di nuove strutture o nuove attività in strutture esistenti. In questo caso, l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'accreditamento.

Studi professionali

La LR n. 8/1999 stabilisce che siano soggetti ad autorizzazione anche gli studi professionali medici ed odontoiatrici attrezzati per erogare “prestazioni di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente”.
Con apposito regolamento sono stati introdotti criteri di distinzione fra prestazioni invasive e prestazioni a minore invasività. Sulla base di questa distinzione vengono individuati gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a dichiarazione di inizio attività (DIA).

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